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I commi 15 e 16 dell'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
per il 2001) dettano le norme per l'istituzione del Parco archeologico delle
Alpi Apuane, comprese le sue finalità:
15. Al fine di
conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di
rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con
l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi
Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana e
gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal
Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Toscana, dagli
enti locali e dall'Ente Parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere
dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica,
culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;
b) gli obiettivi
per il
recupero, la
conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera
a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area
del Parcoregionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b)
dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali
e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.
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