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Parco archeologico delle Alpi Apuane:
istituzione

 

 

I commi 15 e 16 dell'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001) dettano le norme per l'istituzione del Parco archeologico delle Alpi Apuane, comprese le sue finalità:

15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente Parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;
b) gli obiettivi
per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).

16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parcoregionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.